L'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' cosi' modificato: "Art. 9. - Presso il Ministero dei trasporti e' istituita una commissione presieduta dal Ministro dei trasporti o da un Sottosegretario da lui delegato e composta dai seguenti membri: un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile; due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile; un funzionario del Ministero del tesoro; un funzionario del Ministero delle finanze; due esperti in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti; due esperti in rappresentanza dei vettori aerei nazionali; due funzionari dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. I funzionari dell'Amministrazione dello Stato debbono avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dei trasporti. La predetta commissione deve essere altresi' sentita sia per quanto attiene alla determinazione e alla modifica delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, sia in ordine alla misura delle tariffe dei servizi di assistenza a terra degli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci ogni qualvolta il Ministro dei trasporti ne stabilisce l'ammontare in base alle disposizioni vigenti. La predetta commissione deve inoltre essere sentita ai fini della determinazione del coefficiente unitario di tassazione previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411".

Testo vigente dal 23 febbraio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-15;25~art8 · fonte del testo

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