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1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna

Testo in vigore dal 1 agosto 1997 al 1 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art43bis · fonte del testo

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