Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla presente legge la installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino non piu' di 50 utenti, effettuati senza scopo di lucro. Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione dei programmi mediante gli stessi, non puo' essere richiesto alcun canone. E' altresi' vietata la diffusione di programmi di pubblicita' commerciale. Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti, di cui al comma precedente, e' tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla regione. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata di telecomunicazione. Si applicano le norme di cui all'articolo 31. Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, cosi' come sostituito dall'articolo 45 della presente legge. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73

7

Il D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto."

Testo in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 marzo 1991

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73

    Il D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art37 · fonte del testo

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