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Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformita' al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.

Testo in vigore dal 17 agosto 1996 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1961

1961oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 22 febbraio 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 anni
  3. 1 gennaio 2019 — 22 febbraio 2024per 5 anni
  4. 1 gennaio 2018 — 1 gennaio 2019per un anno
  5. 29 aprile 2012 — 1 gennaio 2018per 6 anni
  6. 22 agosto 2008 — 29 aprile 2012per 4 anni
  7. 29 novembre 2004 — 22 agosto 2008per 4 anni
  8. 30 novembre 1997 — 29 novembre 2004per 7 anni
  9. 1 gennaio 1997 — 30 novembre 1997per 11 mesi
  10. 17 agosto 1996 — 1 gennaio 1997per 5 mesi
  11. 2 dicembre 1961 — 17 agosto 1996testo originarioper 35 anni

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1996

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1961 al 17 agosto 1996. 217 parole tolte, 115 parole aggiunte.

aggiunto: Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare tolto: all'Ufficio aggiunto: all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di tolto: che ai precedenti aggiunto: cui agli articoli da 5 a 8, la tolto: denunzia aggiunto: denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per tolto: categoria aggiunto: categorie di assicurazioni, secondotolto: , le risultanze del registro medesimo. La tolto: denunzia aggiunto: denuncia di cui al comma tolto: precedente aggiunto: 2 deve essere redatta in conformita'tolto: , al modello stabilito con decreto del Ministro tolto: per le aggiunto: delle finanze, di concerto con quello tolto: per l'industria e il commercio Su Ha base della denunzia l'Ufficio aggiunto: dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede aggiunto: entro il 15 giugno alla liquidazione definitivatolto: , dell'imposta dovuta, aggiunto: dell'imposta dovuta per l'anno precedente tolto: ed alla liquidazione provvisoria, dell'imposta dovuta per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto in rate trimestrali eguali con scadenza, il giorno 15 dei mesi di giugno, settembre, dicembre, e marzo. Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva sono conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno dell'anno per il quale la denunzia e' presentataaggiunto: . L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro. L'importo da pagare e' tolto: sempre arrotondato in piu' a lire 100 quando risulti una frazione di lire 100. Gli assicuratori che iniziano la loro attivita' nel corso dell'anno debbono effettuare entro il termine di cui al primo comma o entro un mese dal giorno dell'inizio delle operazioni, se successivo, una denunzia, dei premi che si presunte possano essere incassati nel corso dell'anno. Sulla base di tale denunzia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria della imposta dovuta per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto in rate eguali alle stesse scadenze di cui al terzo comma, successive alla presentazione della denunzia. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli assicuratori che nel corso dell'anno estendono l'esercizio a nuovi, rami di assicurazione, per i premi che si presume possano essere incassati per detti rami aggiunto: arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art9 · fonte del testo

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