Art. 15 — Tutela dei prodotti tipici
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2002, n. 289.
Abrogato dal 1 gennaio 2003
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2002, n. 289.
Abrogato dal 1 gennaio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1994 al 1 gennaio 2003. 192 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio storico- culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e' istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, avvalendosi delle relative strutture, l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana", da attribuirsi, sentite le comunita' montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a piu' vasti comprensori di consorzi di tutela. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali disciplina, con proprio decreto, i criteri e le modalita' per l'iscrizione all'Albo e per l'uso della menzione "prodotto nella montagna italiana". Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinato l'ammontare dei diritti annuali di segreteria idonei a garantire la copertura dei costi di funzionamento dell'Albo e da versare all'entrata del bilancio dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art15 · fonte del testo
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