Art. 17 — Coordinamento delle attività in materia di prodotti agricoli tipici e di qualità

Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualita', nonche' per la gestione degli stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cui funzionamento e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue a valere sui fondi di cui al comma 2 del medesimo articolo 59.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-03-27;122~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari