Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1991 al 13 ottobre 2000. 207 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la deliquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esitano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attivita' riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonche' il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, puo' chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalita' e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art16 · fonte del testo
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