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Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione temporanea, gia' accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:
- a)Penne e piume greggie: per essere selezionate, lavorate e ridotte in ornamenti. La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1942-XX (Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706, e R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170); 1
- b)Distillati di vino: per la fabbricazione di vermut, cognac, whisky e liquori diversi. La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1942-XX (Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166);
- c)Acido arsenioso: per la fabbricazione di prodotti antiparassitari. La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1942-XX (R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 169). La concessione e' inoltre estesa alla fabbricazione di qualunque prodotto antiparassitario composto con arsenico;
- d)Scatole pieghevoli di cartone: per l'imballaggio di ceramiche. La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1942-XX (R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261). L'agevolezza e' inoltre estesa, per lo stesso periodo di tempo, all'imballaggio di vetrerie, di oggetti di alabastro e di cartapesta.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 1942, n. 1552
1La L. 10 dicembre 1942, n. 1552 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' ripristinata, con validita' fino al 31 dicembre 1945-XXIV e alle stesso condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea importazione di penne e piume gregge per essere selezionate, lavorate e ridotte in ornamenti (legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 948)".
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
