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Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione temporanea, gia' accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:
- a)Penne e piume greggie: per essere selezionate, lavorate e ridotte in ornamenti. La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1942-XX (Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706, e R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170);
- b)Distillati di vino: per la fabbricazione di vermut, cognac, whisky e liquori diversi. La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1942-XX (Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166);
- c)Acido arsenioso: per la fabbricazione di prodotti antiparassitari. La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1942-XX (R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 169). La concessione e' inoltre estesa alla fabbricazione di qualunque prodotto antiparassitario composto con arsenico;
- d)Scatole pieghevoli di cartone: per l'imballaggio di ceramiche. La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1942-XX (R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261). L'agevolezza e' inoltre estesa, per lo stesso periodo di tempo, all'imballaggio di vetrerie, di oggetti di alabastro e di cartapesta.
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 9 gennaio 1943
