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[1]Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]Qualita' Scopo Quantita' Termine della per il quale e' minima massimo per merce concessa la ammessa alla la riespor- temporanea temporane tazione importazione importazione
[3]---------------------------------------------------------------------- Soda caustica |((Per la fabbricazione)) | Kg. 500 | sei mesi |((fibre tessili)) | | |((artificiali)) | | |(( (concessione valevole))| | |((dal 30 ottobre 1940)) | | |((al 31 dicembre 1941))) | | | | | | | | Steli e fiori |Per la pulitura, |Kg. 100 | un anno di pireto |cernita, triturazione | | |ad imballaggio | | |(concessione valevole | | |fino al 31 dicembre | | |1942) | |
Testo in vigore dal 11 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
