Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1941 al 11 aprile 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
[2]Qualita' Scopo Quantita' Termine della per il quale e' minima massimo per merce concessa la ammessa alla la riespor- temporanea temporane tazione importazione importazione
[3]---------------------------------------------------------------------- Soda caustica |Per la fabbricazione di| Kg. 500 | sei mesi |fibre tessili | | |artificiali | | |(concessione valevole | | |dal 30 ottobre 1940 | | |al 31 dicembre 1942) | | | | | | | | Steli e fiori |Per la pulitura, |Kg. 100 | un anno di pirero |cernita, triturazione | | |ed imballaggio | | |(concessione valevole | | |fino al 31 dicembre | | |1942) | |
Testo in vigore dal 17 febbraio 1941 al 11 aprile 1942
