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[1]Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione temporanea, gia' accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:
- a)Olio minerale lubrificante raffinato anidro e privo di acidi, con viscosita' a 50° C. non superiore a 3 Engler, oppure con viscosita' a 50° C. non inferiore a 25 Engler: per la fabbricazione di cavi elettrici.
[2]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1941 (R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1036 e R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170).1
- b)Tronchi e radiche di legni vari (mogano, palissandro, ebano, frassino, olmo, acero, rovere, tulipier, noce, avodire', betulla, ciliegio, citronnier, erable-maple, matrona, makore', mirlte', noce satin, okoume', perola, timo, tuya, vadona, zebrano): per la fabbricazione di impiallacciature.
[3]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 22 aprile 1937-XVI, n. 597, convertito nella legge 17 giugno 1937-XVI, n. 1018; R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 343, e R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI; n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).
- c)Morchie ed avanzi della lavorazione di oli vegetali; per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse per saponificazione, «cime verdi e cime gialle».
[4]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XIV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668).
- d)Ottone in lastre, verghe, nastri e fili; fili di rame e sue leghe: per la fabbricazione di accessori per ombrelli e di zoccoli (virole) per lampade elettriche.
[5]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1910. (R. decreto-legge 23 settembre 1935-XVI, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 343; R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVIII n. 261).
- e)Bottiglie di vetro vuote: per essere riempite di birra e di acque minerali.
[6]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1941. (R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261).
- f)Carta e cartoncino per fotografia: per essere sensibilizzati.
[7]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1941. (R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276).
- g)Residui della filatura e della tessitura del lino: per la cernita, la pulitura e la sbiancatura.
[8]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1941. (R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 154, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).
- h)Telai di automobili: per essere carrozzati.
[9]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21).
- i)Legno corniolo, persimon, acero, carpivo e bosso: per la fabbricazione di navette per telai da tessere.
[10]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1057, e R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).
- l)Legname di abete in tavole: per la fabbricazione di imballaggi per merci da esportare.
[11]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941. (Legge 19 maggio 1939-XXVII, n. 731).
- m)Citrato di calcio biologico: per la fabbricazione di acido citrico.
[12]La concessione e' valevole fino al 30 novembre 1940. (R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 612; R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 luglio 1941, n. 734
1La L. 11 luglio 1941, n. 734 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI, le concessioni di temporanea importazione per i seguenti prodotti: a) olio minerale lubrificante raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosita' a 50° C non superiore a 3 Engler, eppure con viscosita' a 50° C non Inferiore a 25 Engler: per la fabbricazione di cavi elettrici. (R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1036; R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170, e legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 225). La concessione e' estesa all'olio contenuto negli accessori (giunti e tamponi) di detti cavi;"
Testo in vigore dal 6 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
