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[1]Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione temporanea, gia' accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:
- a)Olio minerale lubrificante raffinato anidro e privo di acidi, con viscosita' a 50° C. non superiore a 3 Engler, oppure con viscosita' a 50° C. non inferiore a 25 Engler: per la fabbricazione di cavi elettrici.
[2]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1941 (R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1036 e R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170).
- b)Tronchi e radiche di legni vari (mogano, palissandro, ebano, frassino, olmo, acero, rovere, tulipier, noce, avodire', betulla, ciliegio, citronnier, erable-maple, matrona, makore', mirlte', noce satin, okoume', perola, timo, tuya, vadona, zebrano): per la fabbricazione di impiallacciature.
[3]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 22 aprile 1937-XVI, n. 597, convertito nella legge 17 giugno 1937-XVI, n. 1018; R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 343, e R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI; n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).
- c)Morchie ed avanzi della lavorazione di oli vegetali; per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse per saponificazione, «cime verdi e cime gialle».
[4]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XIV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668).
- d)Ottone in lastre, verghe, nastri e fili; fili di rame e sue leghe: per la fabbricazione di accessori per ombrelli e di zoccoli (virole) per lampade elettriche.
[5]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1910. (R. decreto-legge 23 settembre 1935-XVI, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 343; R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVIII n. 261).
- e)Bottiglie di vetro vuote: per essere riempite di birra e di acque minerali.
[6]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1941. (R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261).
- f)Carta e cartoncino per fotografia: per essere sensibilizzati.
[7]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1941. (R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276).
- g)Residui della filatura e della tessitura del lino: per la cernita, la pulitura e la sbiancatura.
[8]La concessione e' valevole fino al 30 giugno 1941. (R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 154, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).
- h)Telai di automobili: per essere carrozzati.
[9]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21).
- i)Legno corniolo, persimon, acero, carpivo e bosso: per la fabbricazione di navette per telai da tessere.
[10]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1057, e R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).
- l)Legname di abete in tavole: per la fabbricazione di imballaggi per merci da esportare.
[11]La concessione e' valevole fino al 31 dicembre 1941. (Legge 19 maggio 1939-XXVII, n. 731).
- m)Citrato di calcio biologico: per la fabbricazione di acido citrico.
[12]La concessione e' valevole fino al 30 novembre 1940. (R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 612; R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276).
Testo in vigore dal 18 aprile 1940 al 6 agosto 1941
