Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1940 al 15 dicembre 1941. Leggi il testo vigente →
E' ripristinata, fino al 30 giugno 1940, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline » rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratieres o di jacquard: per essere rifiniti. (R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 agosto 1940, n. 1222
1La L. 13 agosto 1940, n. 1222, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1941-XX, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone «tipo popeline», rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratie'res o di jacquard: per essere rifiniti. (R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731)".
Testo in vigore dal 10 settembre 1940 al 15 dicembre 1941
