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E' ripristinata, fino al 30 giugno 1940, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline » rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratieres o di jacquard: per essere rifiniti. (R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44).
Testo in vigore dal 1 giugno 1939 al 10 settembre 1940
