Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

In caso di conferma, ove per effetto delle limitazioni di cui all'articolo 2 l'esercizio del diritto di proprieta' sul bene o su parte di esso sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario puo' chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso. L'indennizzo e' determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari