Art. 31 — Violazioni in materia di etichettatura
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010. Leggi il testo vigente →
La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 importa la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico. Nei casi di particolare gravita' e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010
