Art. 29 — Omissioni di denunce e falsità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.
Abrogato dal 11 maggio 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.
Abrogato dal 11 maggio 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art29 · fonte del testo
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