Art. 19 — Consorzi volontari di tutela

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Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'inacrico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonche' compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, puo', con proprio decreto, affidare l'inacrico di collaboratore, secondo modalita' stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che;

  • a)siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produt- tori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti eslusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno 1l 50 per cento della produzione;
  • b)siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;
  • c)dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;
  • d)non gestiscano ne' direttivamente ne' indirettamente marchi colletivi o attivita' di tipo commerciale o promozionale concernente i soli associati. E' consentita la costituzione di consorzi volontari per piu' denominazioni di origine o indicazione geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7. I consorzi volontari costituiti in conformita' alle disposi- zioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attivita' di cui all'articolo 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17. L'autorizzazione di cui al comma 3 puo' essere meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione stessa e' stata concessa.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art19 · fonte del testo

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