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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o produce al fine di mettere in commercio o mette in commercio prodotti del sangue al di fuori delle strutture accreditate o senza le autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 euro a 10.329 euro. Se il colpevole e' persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo. Nei casi indicati dal comma 1, l'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio dispone la chiusura della struttura non autorizzata. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro e' punito con l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro. Alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'associazione che svolge le attivita' di cui al comma 4 e' sanzionata con la revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla gestione delle unita' di raccolta di cui all'articolo 7, comma 4.

Testo in vigore dal 27 ottobre 2005 al 7 febbraio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2005-10-21;219~art22 · fonte del testo

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