Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni. 3 La sanzione di cui al comma 1 e' applicata dalle regioni con le forme e con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

3

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 340, lettera d)) che all'articolo 22, comma 1, della presente legge, le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658».

Testo vigente dal 1 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1999 al 1 gennaio 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 340, lettera d)) che all'articolo 22, comma 1, della presente legge, le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658».

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art22 · fonte del testo

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