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L'affittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante da contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonche' per opere comuni di miglioramento fondiario, e' iscritto, a sua richiesta, solidalmente con il proprietario, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, ed acquista diritto all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario. La solidarieta' di cui al comma precedente e' limitata alla somma dovuta per contratto dall'affittuario per le predette somme di esercizio.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1971 al 9 marzo 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art20 · fonte del testo

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