Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 155/1972

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1972

    È costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, l'art. 1, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevede alcuna forma periodica di rivalutazione del canone in denaro: ed invero, quella norma, con lo stabilire che "nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro" introduce un nuovo strumento di riduzione del canone la cui azione è prevedibile come certa ove si pensi che la svalutazione monetaria, almeno nei limiti di quella così detta strisciante, è considerato fenomeno naturale ed, in certo senso, necessario nell'economia dei paesi moderni. Ne deriva che la mancata previsione di una rivalutazione dei canoni in misura corrispondente alle eventuali mutazioni del potere di acquisto della lira appare lesiva del diritto del proprietario concedente a conservare invariato nel valor di acquisto il canone autoritativamente determinato.

    Art. 3 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici · Art. 4 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici · Art. 1 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art1 · fonte del testo

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