Codice di procedura penale

Art. 254-bis c.p.p.

(( (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). L'autorita' giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, puo' stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformita' dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilita'. In questo caso e', comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.

Testo vigente dal 5 aprile 2008

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 269/1990

    Questione infondata
    25 maggio 1990

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 254 bis e 279 del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1…

    Art. 254-bis c.p.p. · Art. 279 c.p.p. · Art. 97 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art254bis · fonte del testo

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