Gli assistenti ordinari assunti in ruolo anteriormente al 7 maggio 1948, conservano il diritto, sancito con l'art. 28-ter, ultimo comma, aggiunto al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, a permanere in servizio fino al quindicesimo anno dalla nomina in ruolo indipendentemente dal possesso della abilitazione alla libera docenza. Gli assistenti ordinari, di cui al precedente comma, non potranno essere trattenuti in servizio, ricorrendo le condizioni di cui al comma stesso, oltre il 31 ottobre 1958. Gli assistenti, di cui al presente articolo, non potranno essere assegnati alla prima classe di stipendio salvo che non conseguano l'abilitazione alla libera docenza. In tal caso l'assegnazione alla prima classe predetta e' disposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento di abilitazione alla libera docenza.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art25 · fonte del testo

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