Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono soggetti alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito e alla legge penale militare, in quanto applicabili. Agli stessi, fino a quando non sara' provveduto con apposite norme, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Esercito concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal Ministro per l'interno; quelle dei generali comandanti di Corpo d'armata e di territorio, oltre quelle spettanti ad ogni superiore in grado, dal capo della Polizia; quelle del comandante di divisione, dal generale ispettore del Corpo; quelle del comandante di Corpo, dagli ufficiali superiori ispettori di zona, comandanti di scuola e comandanti di raggruppamento, nonche' dal comandante del gruppo autonomo del Ministero.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art4 · fonte del testo

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