Art. 38
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri: non è infatti ammissibile, alla luce dei parametri indicati dal rimettente, che per i soli carabinieri permanga una disciplina lesiva della loro posizione giuridica, che determina una disparità di trattamento del tutto ingiustificata rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e che contrasta, altresì, con il principio di buon andamento e di efficienza che deve informare anche l'ordinamento dei corpi militari dello Stato. - Sul procedimento disciplinare, e, in particolare, sui termini per promuovere l'azione disciplinare, v. sentenze nn. 197/1999, 104/1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, sentenza n. 1129/1988. - Sotto il profilo del buon andamento dell'ordinamento dei corpi militari dello Stato, sentenze nn. 240/1997, 363/1996, 356/1995, 126/1995.
Art. 38 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, e' disposto dal comandante di corpo dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Il comandante di Legione, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a Commissione di disciplina. Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a Commissione di disciplina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art38 · fonte del testo
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