Corte costituzionale

Sentenza n. 375/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge

18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice

brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri),

promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal Tribunale

amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Carleo

Giuseppe contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 310 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato,

in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 18 ottobre 1961,

n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei

militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non

contempla alcun termine di decadenza per il promovimento del

procedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari

di truppa dell'Arma dei carabinieri, conseguente a condanna penale

irrevocabile.

L'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, dispone, invero, che

il procedimento disciplinare debba essere proseguito o promosso entro

180 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della

sentenza irrevocabile di condanna; ad avviso del rimettente, tale

norma riguarda, peraltro, soltanto il personale civile ed è perciò

inapplicabile a quello militare. Il Tribunale richiama quindi la

sentenza n. 104 del 1991, successiva alla citata legge n. 19 del

1990, con la quale la Corte ha ritenuto illegittime le norme della

legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che non prevedevano

alcun termine per l'avvio di detto procedimento.

Identica questione si propone nel caso in esame: esigenze di

civiltà giuridica - conclude il giudice a quo - richiedono che

l'azione disciplinare sia promossa senza ritardo per gli impiegati

civili e per i militari, non essendovi ragioni tali da giustificare

una disparità di trattamento. Considerato in diritto È sollevata questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, dell'art. 38

della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei

vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri),

nella parte in cui non contempla alcun termine di decadenza per il

promovimento del procedimento disciplinare a carico dei vice

brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri,

conseguente a condanna penale irrevocabile.

La questione è fondata.

I termini per promuovere l'azione disciplinare - e concludere,

quindi, il procedimento - mirano a garantire la posizione del

dipendente e, al tempo stesso, il buon andamento dell'amministrazione

(nella giurisprudenza di questa Corte, v. le sentenze nn. 197 del

1999, 104 del 1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, la sentenza

n. 1129 del 1988).

L'azione disciplinare si deve iniziare tempestivamente, senza

ritardi ingiustificati - o, peggio, arbitrari - rispetto al momento

in cui l'amministrazione ha conoscenza della pronuncia irrevocabile

di condanna: tale principio ha trovato pieno riconoscimento nella

disciplina del pubblico impiego (da ultimo, nella legge 7 febbraio

1990, n. 19) e va affermato anche con riguardo ai corpi militari;

questa Corte ha quindi dichiarato - nella citata sentenza n. 104 del

1991 - l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge

n. 599 del 1954, sullo stato giuridico dei sottufficiali

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, perché non

garantivano all'incolpato il sollecito svolgimento della procedura.

Anche l'art. 38 della legge n. 1168 del 1961, concernente i

procedimenti disciplinari per i vice brigadieri e i militari di

truppa dell'Arma, incorre in analoga censura, e ne va dichiarata

l'illegittimità, nella parte in cui non prevede che la procedura sia

soggetta al termine di decadenza di 180 giorni contemplato

dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19: non è

infatti ammissibile, alla luce dei parametri indicati dal rimettente,

che per i soli carabinieri permanga una disciplina lesiva della loro

posizione giuridica, che determina una disparità di trattamento del

tutto ingiustificata rispetto agli altri dipendenti, civili e

militari, e che contrasta, altresì, con il principio di buon

andamento e di efficienza che deve informare anche l'ordinamento dei

corpi militari dello Stato (cfr. le sentenze nn. 240 del 1997, 363

del 1996, 356 del 1995, 126 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 della legge

18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice

brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella

parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla

cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il

promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice

brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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