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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e delle rafferme e' stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art23 · fonte del testo

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