Art. 24
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della, relativa scadenza e' ammesso nel servizio continuativo se riconosciuto meritevole di rimanere nell'Arma dei carabinieri. Il militare non riconosciuto meritevole cessa dal servizio. I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con determinazione del comandante generale dell'Arma. Nel caso di diniego dell'ammissione al servizio continuativo il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma e' considerato come servizio prestato in rafferma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art24 · fonte del testo
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