Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 255/1982

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1982

    Come la Corte ha gia` dichiarato nell'accogliere analoga questione non si puo` addurre alcuna giustificazione per il trattamento differenziato in materia di pensione, fatto tra persone appartenenti alle stesse forze armate, che hanno analoghi doveri e si trovano in analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Ne` ci sono ragioni per discostarsi dall'affermato principio. È pertanto ingiustificata la disparita` di trattamento tra Carabinieri e Ufficiali in ordine all'anzianita` di servizio necessaria ai fini del riconoscimento del diritto a pensione. Quanto poi alla sopravvenuta abrogazione di ambo le norme poste fra loro in comparazione, va rilevato che questa Corte ha piu` volte affermato la sindacabilita` anche di norme abrogate ogni qualvolta di "efficacia" e di "applicazione" della legge possa parlarsi, indipendentemente dalla sua avvenuta abrogazione: salvo che si tratti di fatti verificatisi successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere vigore. Ne` vi osta la circostanza che si tratti di abrogazione retroattiva, poiche` il diritto vivente e` concorde a favore della salvaguardia dei diritti quesiti. È pertanto costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. l'art. 20 l. 18 ottobre 1961, n. 1168, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con un'anzianita` inferiore a venti anni ma superiore a quindici. - cfr. SS. nn. 144/1971, 4/1959, 77/1963.

    Art. 20 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1989 al 9 ottobre 2010. 191 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio continuativo per eta', per infermita' non proveniente da causa di servizio; per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio:

tolto: a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

tolto: b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, mar quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo anche se cessi dal servizio per perdita del grado;

tolto: c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Al militare di truppa cessato dal servizio per infermita' o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art20 · fonte del testo

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