Corte costituzionale

Sentenza n. 255/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1982 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei

vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri),

promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1979 dalla Corte dei conti -

Sezione IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Viscione Vincenzo,

iscritto al n. 195 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 21 maggio 1980.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 25 giugno 1979 la Corte dei conti Sezione IV

giurisdizionale, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 L. 18 ottobre 1961, n. 1168, per contrasto coll'art. 3,

primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede la liquidazione

della pensione a favore del carabiniere che cessi dal servizio per

perdita del grado, con anzianità inferiore a venti ma superiore a

quindici anni di servizio.

La questione era stata sollevata nel corso di un procedimento

instaurato con ricorso 30 luglio 1975 dal carabiniere Vincenzo Viscione

contro la nota n. 322067 del 22 maggio 1975 (poscia sostanziata nel

Decreto n. 73 del 4 ottobre 1976) colla quale il Ministro della Difesa

comunicava che il Viscione non aveva titolo a pensione ordinaria (ma

soltanto ad indennità una tantum) per carenza dell'anzianità minima

(anni 19, mesi 6 e giorni 1) prescritta dall'art. 52, terzo comma T.U.

1092/73. Il Viscione, infatti, in servizio dal 16 aprile 1950, era

stato arrestato il 7 febbraio 1969 e poscia condannato a pena

detentiva, per cui era cessato dal servizio con perdita del grado.

La Corte, mentre rigettava le pretese di merito avanzate dal

ricorrente, riteneva invece rilevante, e non manifestamente infondata,

su conforme parere del Procuratore Generale, la questione sopra

accennata, in quanto verrebbe a verificarsi ipotesi di grave disparità

fra il disposto della norma impugnata e quello di cui all'art. 12 R.D.

18 novembre 1920, n. 1626. Infatti, in base a quest'ultima

disposizione, l'ufficiale dei carabinieri che, versando nella stessa

situazione di cui al caso di specie (cessazione dal servizio a seguito

di perdita del grado), abbia compiuto 15 anni di servizio, consegue

diritto a pensione anche se non ha raggiunto i 20.

Vero è che, in forza dell'art. 52 terzo comma T.U. 1092 del 1973

è stato ora elevato a 20 anni anche per gli ufficiali il periodo

minimo di anzianità comunque necessario per conseguire pensione, e che

detta norma, per il disposto di cui all'art. 256 dello stesso T.U.,

andrebbe applicata retroattivamente: rileva, però, l'ordinanza che il

consolidato orientamento di quella Corte ammette la sopravvivenza delle

norme più favorevoli preesistenti per i casi in cui il diritto si

fosse già maturato in epoca precedente all'entrata in vigore della

nuova legge (da ultimo Sezioni Riunite Ord. n. 1 /C del 17 gennaio

1979, Giannelli).

Nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

La questione è fondata.

Nessun dubbio che fra la norma denunziata e l'art. 12 del R.D. 18

novembre 1920 n. 1626 si determini effettivamente una situazione di

disparità incompatibile col parametro costituzionale richiamato

dall'ordinanza di rimessione. Infatti, nelle stesse corrispettive

posizioni, mentre l'Ufficiale conseguiva diritto a pensione già dal

maturare del quindicesimo anno di servizio (14 anni, sei mesi e un

giorno), il carabiniere riceveva esclusivamente un'indennità una

tantum: solo raggiungendo i venti anni di servizio il carabiniere

avrebbe potuto godere degli stessi diritti di cui l'Ufficiale

beneficiava cinque anni prima.

Sul punto, del resto, questa Corte si è già pronunciata in

analoga questione riguardante la stessa disparità esistente tra

Ufficiali e sottufficiali della Marina militare. "Non si può addurre

alcuna giustificazione - recita la sent. n. 114/71 - per il trattamento

differenziato in materia di pensione, fatto tra persone appartenenti

alle stesse forze armate, che hanno analoghi doveri e si trovano in

analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza

rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a

pensione; onde sussiste la violazione del diritto di uguaglianza

sancito dall'art. 3 Cost.".

Né ci sono ragioni per discostarsi dall'affermato principio.

Quanto poi all'abrogazione di ambo le norme poste fra loro in

comparazione per la sopravvenienza dell'art. 254 T.U. n. 1092 del 1973,

va rilevato che questa Corte ha più volte affermato la sindacabilità

anche di norme abrogate ogni qualvolta di "efficacia" e di

"applicazione" della legge possa parlarsi, indipendentemente dalla sua

avvenuta abrogazione: salvo che si tratti di fatti verificatisi

successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere vigore

(sentenze n. 4/59 e 77/63).

Né vi osta la retroattività disposta dall'art. 256 del citato

T.U., per la quale va fatto riferimento al diritto vivente. Come

rileva, infatti, la citata giurisprudenza delle sezioni riunite della

Corte dei Conti, non è mai insorto sul punto contrasto

giurisprudenziale giacché sia la terza che la quarta sezione "hanno

espresso concorde orientamento a favore della salvaguardia dei diritti

acquisiti".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 L. 18 ottobre

1961 n. 1168, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del

carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con

un'anzianità inferiore a venti anni ma superiore a quindici.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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