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((Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie. L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno. In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonche' il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417)).

Testo in vigore dal 8 marzo 1981 al 1 gennaio 1996

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1981

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1979 al 8 marzo 1981. 39 parole tolte, 112 parole aggiunte.

tolto: La disposizione di cui all'articolo 1aggiunto: Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si tolto: applica aggiunto: applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni tolto: giurisdizionali, nonche' a tutti i magistrati in occasione di trasferimento di ufficio, disposto fuori delle aggiunto: giudiziarie. L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'articolo 2aggiunto: , secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, tolto: e successive modificazioni. La misura del trattamento dovuto e' determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 aggiunto: in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno. In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonche' il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-04-02;97~art13 · fonte del testo

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