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(( Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:

  • a)le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo' essere aumentato;
  • b)le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato;
  • c)le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
  • d)le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero. 2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.)) ((5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per le finalita' di cui alla presente legge.))

Testo in vigore dal 28 maggio 1998 al 5 maggio 2005

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Che cosa è cambiato dal 28 maggio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1992 al 28 maggio 1998. 207 parole tolte, 203 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le partecipazioni acquisite dalla tolto: SIMEST aggiunto: Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono tolto: comunque superare il 15 aggiunto: superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa tolto: mista e devono essere cedute, a prezzo non inferiore tolto: ai aggiunto: a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il tolto: consiglio di amministrazione puo' prorogare tale termine al massimo di un altro anno ove le condizioni di avviamento indicate nel progetto abbiano subito modifiche sostanziali non prevedibili. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente in caso di conseguimento degli obiettivi cui l'intervento e' finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo sociale della societa' o impresa mista partecipata aggiunto: CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:

aggiunto: a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo' essere aumentato;

aggiunto: b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato;

aggiunto: c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;

aggiunto: d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero. 2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della tolto: SIMEST aggiunto: Simest S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri azionisti o tolto: partecipanti italiani aggiunto: di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo tolto: indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere assistito da idonea garanzia. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota e' determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Le somme rivenienti dalle cessioni effettuate dalla SIMEST aggiunto: indicato al comma 1. 5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a. tolto: sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi interventi. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio e' ripartito tra i soci.aggiunto: , anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di tolto: proprieta' dello Stato e' riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato aggiunto: utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per le finalita' di cui alla presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-04-24;100~art3 · fonte del testo

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