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L'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, si prescrive col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata. L'azione della finanza per l'accertamento dei redditi non dichiarati dal contribuente, che non abbiano formato oggetto di precedenti accertamenti, si prescrive col 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art4 · fonte del testo

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