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Tributario
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario
Legge 11 gennaio 1951, n. 25
- Aggiornato al
- 5 agosto 1976
- Articoli
- 49
- Versioni storiche
- 73
Titolo I — Norme sulla dichiarazione annuale dei redditiartt. 1-5abrogato
Titolo II — Norme relative alle imposte diretteartt. 6-17abrogato
- Art. 6senza rubricaabrogato
- Art. 7senza rubricaabrogato
- Art. 8senza rubricaabrogato
- Art. 9senza rubricaabrogato
- Art. 10senza rubricaabrogato
- Art. 11senza rubricaabrogato
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13senza rubricaabrogato
- Art. 14senza rubricaabrogato
- Art. 15senza rubricaabrogato
- Art. 16senza rubricaabrogato
- Art. 17senza rubricaabrogato
Titolo III — Norme sulla riscossione delle imposte diretteartt. 18-21abrogato
Titolo IV — Rilevamento fiscale straordinarioartt. 22-32
- Art. 22Il Ministro per le finanze e autorizzato a disporre entro l'anno 1952 un rilevamento…
- Art. 23Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della…
- Art. 24Sono assoggettate al rilevamento fiscale le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o…
- Art. 25L'intestazione della scheda e' fatta, per le persone fisiche, dai Comuni e, per gli altri…
- Art. 26Per la compilazione della scheda, non puo' essere assegnato un termine minore di 30…
- Art. 27La scheda contiene l'asseverazione delle dichiarazioni in essa contenute, sottoscritta…
- Art. 28I Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le…
- Art. 29Il pubblico ufficiale o chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di…
- Art. 30Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna…
- Art. 31Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di impedire o turbare le…
- Art. 32Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di…
Titolo V — Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarieartt. 33-42
- Art. 33I contribuenti hanno la facolta' di dichiarare entro quattro mesi dall'entrata in vigore…
- Art. 34Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a mente del…
- Art. 35I contribuenti che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 36I contribuenti che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 37E' data facolta' ai contribuenti di dichiarare all'Ufficio del registro del luogo dove…
- Art. 38Le pene pecuniarie e le sopratasse previste dall'articolo 13 del decreto legislativo…
- Art. 39Le dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, possono…
- Art. 40Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 41Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di societa' anche cooperative…
- Art. 42Le societa' non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di…
Titolo VI — Disposizioni relative alla finanza localeartt. 43-45
Titolo VII — Disposizioni transitorieartt. 46-49
- Art. 46L'amministrazione finanziaria e' autorizzata a liquidare e ad iscrivere a ruolo per il…
- Art. 47L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento ai fini delle imposte…
- Art. 48La dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 1 per l'anno 1951 e' fatta entro il…
- Art. 49Il Governo della Repubblica e' autorizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della…
