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[1]Art. 9.

[2]((1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. 2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attivita' di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unita', il nome del proprietario, il nome dell'unita', se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unita' di cui e' stata chiesta la trascrizione. 3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unita' e del tipo di navigazione autorizzata. 4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'. 5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici)).

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 15 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1989 al 29 luglio 2003. 252 parole tolte, 238 parole aggiunte.

tolto: La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) dell'articolo 8 e' conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) dell'articolo 8 e la licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile. La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 e' rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto. Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'articolo 12 e alle condizioni di idoneita' stabilite dall'articolo 33, sulla licenza sonoaggiunto: 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. 2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attivita' di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unita', il nome del proprietario, il nome dell'unita', se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali aggiunto: e di godimento e di garanzia tolto: sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251, primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del codice della navigazione. Sia la licenza che aggiunto: sull'unita' di cui e' stata chiesta la trascrizione. 3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unita' e del tipo di navigazione autorizzata. 4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge tolto: debbono essere tenuti aggiunto: sono mantenuti a bordo in originaletolto: . Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, puo' essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure da un ufficio marittimo o della motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorita' marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito aggiunto: o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'. 5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art9 · fonte del testo

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