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Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e navi da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima e' consentita, in deroga alle norme vigenti, franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari all'1 per cento del valore corrente, sostitutiva di ogni altra tassa od imposta.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 15 settembre 2005

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art53 · fonte del testo

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