Art. 59 — Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

Le unita' da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attivita' commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso. Alle unita' da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attivita' commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le unita' da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attivita' commerciale sono tenute a espletare le formalita' di arrivo presso l'autorita' marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validita' di un anno, nonche' a espletare le formalita' di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalita' possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorita' la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.

Testo vigente dal 13 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018. 1 parola tolta, 140 parole aggiunte.

Le unita' da diporto aggiunto: di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attivita' commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in porto e tolto: del aggiunto: dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stessoaggiunto: . Alle unita' da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attivita' commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le unita' da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attivita' commerciale sono tenute a espletare le formalita' di arrivo presso l'autorita' marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validita' di un anno, nonche' a espletare le formalita' di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalita' possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorita' la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art59 · fonte del testo

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