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Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unita'. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e' documentato come segue:

  • a)per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
  • b)per le unita' non munite di marcatura CE:
  • 1)se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformita' del costruttore;
  • 2)se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478. 3. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 15 settembre 2005

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1986 al 29 luglio 2003. 50 parole tolte, 182 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'autorita' che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonche'aggiunto: Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unita'. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabilitolto: , sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il aggiunto: e' documentato come segue:

aggiunto: a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

aggiunto: b) per le unita' non munite di marcatura CE:

aggiunto: 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformita' del costruttore;

aggiunto: 2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasportitolto: . aggiunto: e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478. 3. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art33 · fonte del testo

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