Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1996 al 29 luglio 2003. Leggi il testo vigente →

Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione e' facoltativa. ((Per le unita' da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione e' facoltativa)).

Testo in vigore dal 25 agosto 1996 al 29 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1996

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1989 al 25 agosto 1996. 46 parole aggiunte.

aggiunto: Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione e' facoltativa. Per le unita' da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione e' facoltativa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art2 · fonte del testo

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