[1]Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, salvo parere contrario del Ministro per la sanita', con i decreti previsti nel precedente articolo 8, puo' autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato. Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, numero 880, e' dello 0,35 parti per milione. ((E' consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonche' negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene)).

[2]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.C.M. 28 marzo 1983

2

Il D.P.C.M. 28 marzo 1983 (in G.U. 28/05/1983, n. 145, S.O n. 30) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con l'entrata in vigore dei limiti di cui all'allegato I cessano di aver vigore i corrispondenti limiti riportati nella tabella dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e nell'art. 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393".

Testo vigente dal 31 luglio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1983 al 31 luglio 1985. 10 parole tolte, 50 parole aggiunte.

… della legge 18 dicembre 1973, numero 880, e' dello 0,35 parti per milione. E' tolto: altresi' consentito all'ENEL di aggiunto: consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche tolto: ubicate nella zona di detto bacino aggiunto: e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonche' negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-08-02;393~art9 · fonte del testo

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