Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e' sostituito dal seguente: "E' consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonche' negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene".

Testo vigente dal 16 luglio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-06-27;351~art3 · fonte del testo

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