Art. 19 — Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art19 · fonte del testo

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