Fino al 31 dicembre 1994 l'utilizzazione dei locali di edifici giudiziari da parte dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori e' soggetta alla corresponsione di un canone di locazione in misura non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

Testo vigente dal 3 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-03-27;99~art4 · fonte del testo

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