Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2

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I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea. Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti. I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 10 dicembre 1967

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art3 · fonte del testo

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