Spetta al Consiglio superiore di deliberare:

  • 1)sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;
  • 2)sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonche' dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori nonche' dei componenti estranei e' ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;
  • 3)sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;
  • 4)sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;
  • 5)sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie. Puo' fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Da' pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 116/2005

    Parametro
    18 marzo 2005

    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura con il ricorso indicato in epigrafe; dispone: a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinan…

    Art. 105 cost. · Art. 77 cost. · Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art10 · fonte del testo

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