Art. 27 — Sanzioni per la violazione di norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1987 al 30 gennaio 2003. 258 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nell'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 459, i primi sette commi sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo. I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli Uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, omettano di darne comunicazione alla commissione circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimazione di cessazione del rapporto. I datori di lavoro che omettono di dare comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono destinati all'attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'Ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-02-28;56~art27 · fonte del testo
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