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[1]((Il cittadino italiano iscritto nelle liste di leva e valido alle armi diventa soldato nell'anno in cui compie il diciottesimo di eta'. Da allora gli decorre l'obbligo del servizio militare, il quale termina il 31 dicembre dell'anno in cui compia il cinquantacinquesimo di eta', salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.
[2]Il suddetto obbligo di servizio si soddisfa nel modo seguente:
- a)dall'anno in cui il cittadino compie il diciottesimo di eta', all'atto della chiamata, alle armi: nell'ambito delle organizzazioni della Gioventu' italiana del Littorio;
- b)dall'atto della chiamata alle armi, fino al compimento della ferma di leva, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione: nel quadro delle Forze armate (per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nei limiti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico della legge sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332);
- c)per il rimanente periodo di tempo: in congedo illimitato, salvo gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge sulla istruzione postmilitare)).
Testo in vigore dal 20 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
