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[1]Il cittadino italiano iscritto nelle liste di leva e valido alle armi diventa soldato all'atto della leva fascista. Da quel giorno gli decorre l'obbligo del servizio militare, il quale termina il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo di eta', salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.
[2]Il suddetto obbligo di servizio si soddisfa nel modo seguente:
- a)dalla data della leva fascista all'atto della chiamata alle armi, nell'ambito delle organizzazioni del Regime;
- b)dall'atto della chiamata alle armi, fino al compimento della ferma di leva, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione, nel quadro delle Forze armate (per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nei limiti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico della legge sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332);
- c)per il rimanente periodo di tempo in congedo illimitato, salvo gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge sulla istruzione post-militare.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 20 maggio 1938
